La nuova scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata alle ore 16:59 del 30 settembre 2022.
Prorogato al 15 giugno 2022 ore 16:59
Il bando è finalizzato alla tutela e valorizzazione di edifici storici rurali e del paesaggio rurale attraverso i seguenti obiettivi:
Preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale e al mantenimento e rispristino della qualità paesaggistica dei luoghi;
Promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.
Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 15.272.009,68
il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000,00 euro come forma di cofinanziamento per un’aliquota dell’80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro
Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Avviso pubblico. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori di beni del patrimonio culturale rurale deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento.
2. Con riferimento ai progetti d’ambito, possono presentare domanda di finanziamento – comunque in forma autonoma e secondo le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Avviso – i soggetti indicati al comma 1 che, coesistendo in un determinato ambito territoriale, elaborano progetti contenenti interventi volti alla tutela di una circoscritta porzione di paesaggio.
3. Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente Avviso non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) già contratti dal soggetto privato con l’Ente pubblico proprietario.
4. I soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020, nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’intervento per una durata residua, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, pari ad almeno 5 anni.
I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo che sarà stabilito nell’atto previsto al successivo articolo 4, punto 10, lett. l, sentita la competente Soprintendenza in caso di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Gli interventi potranno altresì essere finalizzati alla realizzazione e all’allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.
Le tipologie di architettura rurale sono individuabili negli edifici ed insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio. Rientrano in questa definizione:
a) edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
b) strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza (fienili, barchi, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);
c) elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolaree religiosa delle comunità rurali (cappelle, chiese rurali, edicole e piloni votivi, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc.
Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.
Ai fini della valutazione di ciascuna domanda, i criteri di valutazione dovranno dare priorità:
- ai beni ubicati in aree territoriali di elevato pregio paesaggistico (beni ubicati in aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del medesimo D.lgs.), ai paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, FAO GIAHS, ai paesaggi rurali inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4);
- ai progetti presentati unitariamente attraverso un’unica candidatura che aggrega più di 3 domande presentate da proprietari, possessori o detentori a vario titolo di beni che insistono su aree contermini (progetti d’ambito) allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica;
- ai progetti localizzati in aree ove sia possibile valorizzare le integrazioni e sinergie con altri progetti di valorizzazione territoriale promossi a livello nazionale e regionale, nonché, ove compatibile con le tempistiche di selezione, con altre proposte candidate al PNRR quali il Piano nazionale borghi, l’intervento “Percorsi nella Storia” inserito nel Piano complementare al PNRR e altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi;
- ai progetti che promuovano la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e alla illegalità per la creazione di una coscienza civica diffusa;
- ai progetti che promuovano la crescita di attrattività del contesto rurale delle Aree Interne come individuate sul territorio regionale nell’ambito della SNAI – Strategia Nazionale per le Aree Interne.
La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande, in ordine temporale di arrivo delle stesse, e in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un’apposita Commissione nominata dalla Regione, in cui sarà presente un rappresentante designato dal Ministero, sulla base dei criteri di valutazione riportati all’articolo 10.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:
a. spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi, compreso l’acquisto e installazione di impianti tecnici;
b. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
c. spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, nel limite massimo del 10%;
d. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
e. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
f. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita;
g. spese per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e informazione;
3. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR
La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal Soggetto proponente, completa della proposta, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 4, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo punto 4, utilizzando esclusivamente l’applicazione informatica predisposta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo https://portale-paesaggirurali.cdp.it/ a partire dalle ore 12:00 del giorno 30 aprile 2022.e, in ogni caso, completate, a pena di esclusione, entro le ore 16:59 del giorno 27.05.2022