Si comunica che con Decreto del Ministero dell'interno in data 25 luglio 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e già consultabile sul sito della Finanza locale, sono state definite le modalità di presentazione dell'istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l'annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell’articolo 28, comma 4 del decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022.
La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n.229 entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza.
Con tale modalità telematica, si prosegue nella attività intrapresa da tempo di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, si evidenzia che l'eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell'adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni.
È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l'Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione.
La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell'intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell'importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.
Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:
Di seguito, le tipologie di interventi ammissibili:
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:
Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:
Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente:
Gli interventi, a pena di esclusione del contributo, devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2023" e dettagliati secondo i criteri individuati all’interno dell’allegato 1 al presente comunicato che ne costituisce parte integrante.
Preme evidenziare, fin da ora, che, ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 142, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:
Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 settembre 2022 per la presentazione delle istanze in questione è perentorio. Si richiama, dunque, l'attenzione degli Enti interessati a svolgere tempestivamente tutte le attività propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la richiesta di nuovi CUP, l'approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l'invio dei bilanci, etc.,), tenendo anche conto dei necessari tempi di aggiornamento dei sistemi interessati, normalmente identificabili in 5 giorni lavorativi.
Per maggiori dettagli circa le modalità di presentazione delle istanze, si rinvia a quanto previsto nel "MANUALE UTENTE LINEE DI FINANZIAMENTO - Manuale utente per i Comuni che accedono mediante istanza online ai Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio articolo 1 comma 139 legge n.145/2018 - Annualità 2023", predisposto a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegato al presente Comunicato (Allegato 2).
Richieste di chiarimento e assistenza
Si coglie l'occasione per rappresentare la necessità di consultare attentamente le indicazioni contenute nel decreto ministeriale e nel predetto Manuale. Si ringraziano gli Enti interessati per la loro preziosa collaborazione al riguardo, così da consentire ai competenti Uffici della Direzione Centrale per la Finanza Locale di poter meglio rispondere ai quesiti e fornire la essenziale assistenza.
Richieste di chiarimenti non contenute nel manuale utente possono essere trasmesse con le seguenti modalità: •
Come prescritto, non sono considerate ammissibili le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati BDAP (di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2021.
In merito alla trasmissione del rendiconto 2021 alla banca dati BDAP, si precisa che sono verificati, ai fini dell'ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a: - SDB (Schemi di bilancio); - DCA (Dati contabili analitici); - IND (Indicatori).
Non sono considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata banca dati. Si precisa che in fase di acquisizione, il sistema effettua controlli formali e di quadratura dei dati (fornendo un riscontro all'Ente) ma, naturalmente, in presenza di modelli compilati a zero non può segnalare discordanze.
L'Ente è tenuto, una volta trasmessi dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti sul sistema, al fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti. Si raccomanda, altresì, di trasmettere alla banca dati BDAP i dati del rendiconto 2021 in data antecedente all'invio della richiesta di contributo.
Fonte:decreto-fl-25-07-2022 | |||
decreto-fl-25-07-2022-all-1 | |||
decreto-fl-25-07-2022-all-2 |