Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune. Nell’affermare ciò, l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) gli riconosce altresì la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili. Il citato art. 50 si ricollega all’art. 54, comma 4, del medesimo D. Lgs. 267/2000 il quale, nella formulazione introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 125/2008, stabilisce che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Tale normativa ha voluto modificare il testo della superiore disposizione, con lo scopo di rafforzare i poteri del sindaco, precedentemente limitati alla tutela dell’incolumità pubblica nei casi di necessità ed urgenza, estendendoli anche alla sicurezza urbana. L’introduzione nell’art. 54, comma 4, cit. della locuzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti” ha notevolmente esteso la potestà dei sindaci che, oltre alle ordinanze extra ordinem, hanno potuto emanare ordinanze ordinarie.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 54, comma 4, con sentenza n. 115 del 2011 lo ha dichiarato incostituzionale per motivi del tutto particolari, visto che il Sindaco nel caso in questione, vietava con ordinanza l'accattonaggio nel territorio comunale, eliminando dalla novellata disposizione la congiunzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti” e riportando quindi, il potere di ordinanza dei primi cittadini nell’alveo originario, ovvero nei limiti per cui non è consentita alcuna deroga a norme giuridiche e per i quali il menzionato potere può essere considerato strumento indispensabile per opporsi a situazioni di pericolo non altrimenti contrastabili.
Durante l’emergenza sanitaria il potere di ordinanza dei sindaci ha subito nuovamente un’estensione (tra l’altro richiesta da ANCI), ed i presupposti per l’adozione possono essere individuati:
· nell’urgenza, cioè nella indifferibilità dell’atto,
· nella contingibilità, ovvero nella straordinarietà (accidentalità) e imprevedibilità dell’evento,
· nella temporaneità degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità.
E’ pertanto, la straordinarietà e la peculiarità che contraddistinguono le ordinanze contingibili ed urgenti e quindi le differenzia dagli altri provvedimenti amministrativi, collocandole in una singolare posizione all’interno del nostro ordinamento cioè, fuori dalla straordinarietà, ed all’interno e nel rispetto dei regolamenti di P.S. quindi il Questore, quindi il Prefetto, in una condizione per la quale l'ordinanza è assolutamente motivabile e giustificabile.