La legge di bilancio 2024 interviene sul decreto legge 32/2019 il quale disciplina la possibilità di affidare incarichi per la progettazione di opere pubbliche anche in assenza dell’integrale finanziamento dell’opera. Tale facoltà, prevista in via eccezionale come norma derogatoria solo fino al 31 dicembre 2023, è stata ora disposta a regime senza più limiti temporali.
Il decreto Sblocca-cantieri con l’articolo 1, comma 4, ha introdotto una disposizione transitoria che consente alle amministrazioni di affidare incarichi di progettazione anche in presenza di finanziamenti legati alle sole attività di progettazione. Le opere per le quali la progettazione è stata avviata ai sensi di questa disposizione dovranno poi avere priorità nella successiva destinazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
L’articolo 1, comma 70, della legge 213/2023) elimina il termine finale del 31/12/2023 e consente a regime di affidare incarichi qualora la disponibilità finanziaria sia limitata alla sola progettazione dell’opera e non anche ai lavori. La stessa norma viene integrata demandando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali. La norma non fa riferimento alcuno ai livelli di progettazione, ma si può ritenere che tale facoltà possa essere esercitata per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, rimanendo il progetto esecutivo subordinato all’integrale copertura del quadro economico. La responsabilità è demandata totalmente alle amministrazioni, che potranno affidare incarichi di progettazione per poter intercettare più facilmente i contributi pubblici.