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FONDONE COVID - PUBBLICAZIONE CONSUNTIVO - PROCEDURA ULTIME VERIFICHE

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Gli enti locali che hanno riscontrato errori negli allegati E e F e che risultano essere tenuti a restituire, hanno la possibilità di segnalare eventuali errori e rettifiche necessarie, indicandone le motivazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata pareggio@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale. A questo fine, gli enti dovranno trasmettere un’attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, utilizzando l’allegato G al decreto.

Sono esclusi da tale possibilità di rettifica i valori riportati nelle tabelle relativi al contributo straordinario per il caro energia, che sono quindi da considerare definitivi.

Decorsi i 15 giorni, in assenza di segnalazione di eventuali errori, gli allegati E ed F diventeranno definitivi e saranno approvati con nuovo decreto interministeriale.

Gli enti dovranno provvedere all’adeguamento, in sede di rendiconto 2023, delle quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze degli Allegati C, D, E ed F, nonché allo svincolo delle eventuali economie, ivi comprese quelle derivanti dalla sospensione quota capitale mutui Mef.

 

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E' stato pubblicato il saldo finale, per ogni ente, delle certificazioni dei fondi per l’emergenza.

L’accordo approdato in legge di bilancio 2024 prevede la restituzione dei “surplus” da parte degli enti: sono quelli che hanno ricevuto un contributo, a titolo di fondone, superiore alle effettive necessità in termini di maggiori spese Covid, al netto dei risparmi e delle minori entrate.

Questi enti dovranno restituire l’importo in surplus in quattro anni dal 2024 al 2027, in quote costanti, iscrivendo in entrata la quota dell’avanzo vincolato e in spesa il contributo alla finanza pubblica, utilizzando il codice dei piano dei conti U.1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a ministeri. L’iscrizione dell’avanzo vincolato è concessa, in deroga, anche agli enti in disavanzo.

Il Ministero dell’Interno tratterrà le somme dal fondo di solidarietà comunale, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane. Ogni ente dovrà, comunque, accertare l’intero importo di tali stanziamenti e provvedere all’emissione di mandati di spesa, versati in quietanza di entrata.

Dal conguaglio finale emergono enti che riceveranno ulteriori somme da fondone, avendo certificato un importo di fabbisogno superiore ai contributi ricevuti. Tali importi saranno erogati, entro il 30 aprile di ciascun anno, in quote costanti dal 2024 al 2027.

Infine, circa la metà degli enti, per i quali nelle colonne surplus e deficit compare il valore zero, non dovranno né dare né ricevere somme. Laddove questi enti avessero vincolato, per prudenza, delle somme nel risultato di amministrazione, potranno liberarlo, facendo confluire le risorse nella quota libera.

Analogo meccanismo di restituzione in 4 anni è previsto anche per i ristori specifici di spesa non utilizzati.

Gli enti locali dovranno adeguare le quote del risultato di amministrazione alle risultanze degli importi approvati in sede di rendiconto della gestione 2023.

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DM-08022024-All-G 15-02-2024 13:17 pdf 270 KB
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