Il Tar della Campania nella sentenza n. 1792/2024 chiarisce che la validità delle graduatorie per gli enti locali sia di due anni risolvendo il dubbio relativo al mancato coordinamento tra le norme del Dlgs 267/2000 e del Dlgs 165/2001. L’articolo 91, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali prevede, infatti, che la durata delle graduatorie è di tre anni, mentre l’articolo 35, comma 5-ter, del Testo Unico del Pubblico Impiego, dopo alcune modifiche successive, afferma che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione.
Nella sentenza si legge che «Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali», rifacendosi all’articolo 88 del Dlgs 267/2000.