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APPROVAZIONE DUP E DELIBERA BILANCIO DI PREVISIONE

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4426 del 17 maggio 2024 ha evidenziato che sebbene il Dup sia essenziale e propedeutico all’esame e all’approvazione del bilancio di previsione (articolo 151, comma 1, e dall’articolo 170, comma 5, del Tuel), non è obbligatorio approvare i due documenti in sedute consiliari distinte perchè l’articolo 174, comma 1, del Tuel permette la presentazione congiunta di Dup e schema di bilancio di previsione, consentendo la loro approvazione nella stessa seduta, contraddicendo la precedente decisione della Sezione Prima del Tar Puglia, sentenza n. 256 del 7 febbraio 2023 che sosteneva la necessità di una seduta dedicata al DUP prima di quella per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione.

La sentenza del CdS ribadisce la necessità di rispettare i termini minimi tra la convocazione del consiglio comunale e la data della riunione, garantendo la disponibilità di tutti gli atti da esaminare. Il rispetto di questi termini è fondamentale per garantire la presentazione di eventuali emendamenti e proposte.