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È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del Dl 7 maggio 2024, n. 60 “Coesione”, che contiene l’attesa semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.
La recentissima modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell’articolo 6 del Dl 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000.
Secondo questa delibera, l’estensione del vincolo di competenza alla cassa anche per le entrate proprie (quali sanzioni codice della strada, imposta di soggiorno, permessi a costruire, eccetera) era necessario per garantire che negli enti in crisi di liquidità fosse rispettata la volontà del legisltaore delle norme istitutive dei vincolI.
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L’emendamento al DL Coesione prevede l’introduzione dell’6-bis: “Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;
b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
c) all’articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).”
Pertanto i vincoli “da legge” vengono esclusi dalla gestione di cassa.
La nuova formulazione dei citati articoli del TUEL disporrà:
all’art. 180 “Riscossione”, comma 3 lett. d) “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti”;
all’art. 185 “Ordinazione e pagamento”, comma 2, lettera i), “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione relativi a trasferimenti o ai prestiti”;
all’ art. 187 comma 3-ter (periodo aggiunto) “Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).”. Le lettere b) e c) individuano le entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati e quelle derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata.
E’ importante ricordare che l’utilizzo di somme vincolate di cassa comporta le limitazioni previste dall’art. 187 comma 3-bis nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.