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GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE DEL DL 80/2021 CONVERTITO IN LEGGE 113/2021

La legge 113/2021 di conversione del Dl 80/2021, stabilisce che la mobilità volontaria dei dipendenti pubblici non ha più bisogno del consenso dell'ente datore di lavoro tranne che per gli enti medio-piccoli, per le posizioni infungibili e nel caso in cui si determinino gravi carenze di personale.

L'assenso preventivo dell'ente da cui si dipende non è più richiesto, tranne che per le posizioni che l'ente ha dichiarato infungibili, per i dipendenti che sono stati assunti da meno di 3 anni e nel caso in cui a seguito della mobilità volontaria si determini un buco nella dotazione organica della qualifica superiore al 20%. Queste norme non si applicano nelle Pa che hanno fino a 100 dipendenti in servizio a tempo indeterminato, mentre negli enti che hanno personale compreso tra 101 e 250 e fino a 500, la mobilità volontaria è soggetta al preventivo nulla osta se determina, rispettivamente, un buco nell'organico della qualifica superiore al 5% o al 10%. Le amministrazioni possono differire il passaggio diretto fino a 60 giorni dalla ricezione dell'istanza o fino alla assunzione del sostituto, potendo in questo caso prevedere una sovrapposizione fino a 30 giorni.

I dipendenti neoassunti degli enti locali devono comunque restare in servizio presso l'ente per almeno 5 anni. Viene esteso alle procedure di mobilità volontaria l'obbligo di presentazione delle domande esclusivamente con modalità telematiche.

É stato infine esteso a tutto il 2024, con il comma 14-ter dell'articolo 1, il carattere facoltativo della indizione delle procedure di mobilità volontaria prima di dare corso a una assunzione tramite concorso o allo scorrimento di una graduatoria, facoltà che era precedentemente in vigore solamente per il triennio 2019/2021.

Alleghiamo nota ANCI

nota d.l. 80 come convertito in legge 08-10-2021 16:43 pdf 721.06 KB