Dal 2025 entrerà in vigore il sistema semplificato per la gestione delle aliquote Imu (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024), cui tutti gli enti locali dovranno attenersi.
Il Decreto stabilisce che i Comuni dovranno adottare nuove delibere, in conformità alle nuove aliquote, a partire dal 2025, redigendo una delibera di approvazione tramite l’elaborazione del nuovo prospetto, utilizzando una specifica applicazione informatica fornita dal MEF.
L’allegato A al decreto MEF definisce i parametri entro cui gli enti potranno modulare le aliquote Imu dal 2025.
Il problema è che l’applicativo informatico sul Portale del federalismo fiscale non è ancora stato aggiornato ma in caso di mancata approvazione del prospetto (da inserire nel Portale entro il 14 ottobre 2025) si applicano le tariffe di base previste dalla legge 160/2019, inferiori quindi a quelle in vigore nella stragrande maggioranza dei Comuni. L’assenza di un prospetto approvato dal Consiglio comunale entro i termini potrebbe sunque ridurre il gettito.
L’urgenza dell’operatività dell’applicativo informatico sul Portale del federalismo fiscale e le tempestive valutazioni che ciascun ente è chiamato a fare sono dettate dalle tempistiche di approvazione del bilancio di previsione. Superate le scadenze relative al bilancio tecnico, gli uffici finanziari si dovranno concentrare sulla data del 20 ottobre come termine ultimo per la definizione, in prima battuta, del bilancio di previsione 2025/2027. Il peso del gettito Imu è tale da non consentire di chiudere lo schema di bilancio senza tenere conto della possibile variazione dei saldi in entrata dell’imposta per effetto delle eventuali modifiche in base alle nuove norme.
Pur ipotizzando di sganciare le fasi di redazione del bilancio di previsione dalle tempistiche previste dal principio contabile allegato 4/1 al punto 9.3.1 e successivi, il periodo a disposizione degli uffici resta limitato in assenza di proroga del termine di approvazione, e il rischio di incorrere nell’inefficacia delle aliquote non è da valutarsi solo in ordine al mancato introito generato ma anche in funzione del danno che viene provocato all’ente. Per cui, posto che sui tempi di messa online dell’applicativo non si può agire, occorre da subito ragionare sugli effetti derivanti dall’eventuale incompatibilità dell’assetto tributario rispetto a quanto previsto nel decreto.
Fonte: IlSole24Ore