Si segnala la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2023, in materia di De.Co. – Denominazioni Comunali a tutela delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche.
Secondo la Corte, non contrasta con la normativa dell’Unione europea sui marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Tipica) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) la legge della Regione Siciliana n. 3 del 2022, che ha previsto l’istituzione del Registro regionale dei prodotti a Denominazione Comunale De.Co., quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione, in particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali.
La Corte Costituzionale con la citata sentenza ha dichiarato non fondata l’impugnativa del Governo affermando che la Denominazione Comunale (De.Co.) è una «attestazione di identità territoriale» destinata a individuare l’origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale.
Non si tratta di un marchio, come tale attestante la qualità, e quindi le De.Co. non interferiscono con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG), né hanno un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno.
La sentenza ricorda che anche altre leggi regionali hanno istituito registri di Denominazioni Comunali (De.Co): la Liguria lo ha fatto nel 2018 (legge regionale 1 agosto 2018, n.11).
Accedi al Registro regionale ligure De.Co. denominazioni comunali.