Entro il 26 marzo i Comuni che andranno al voto il 9 giugno dovranno predisporre la relazione di fine mandato come previsto dall'articolo 4 del Dlgs 149/2011 con la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte e l’evoluzione finanziaria.
La relazione va sottoscritta non oltre il 60esimo giorno prima della scadenza del mandato, quindi entro il 26 marzo, in quanto la data fissata per le elezioni è successiva alla scadenza del mandato iniziato a seguito delle elezioni del 26 maggio 2019. Per i Comuni che hanno avuto il ballottaggio il termine sarà il 10 aprile.
Con il decreto interministeriale del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013), sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo:
Si tratta di schemi datati (ante 2015) che ignorano il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri accantonamenti, il risultato di amministrazione e la sua suddivisione in quote accantonate, vincolate e destinate, gli eventuali disavanzi e le loro modalità di copertura. Sui vincoli di finanza pubblica, il documento è fermo al patto di stabilità interno.
La procedura prevede che gli enti scrivano la relazione cercando di incasellare i valori del bilancio e della contabilità in questi schemi. I soggetti tenuti alla redazione sono il responsabile del servizio finanziario o il segretario generale, e alla sottoscrizione, il sindaco o il presidente della Provincia. Il successivo iter prevede che, entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione, la relazione sia certificata dall’organo di revisione. Nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse, dal sindaco o dal presidente della provincia, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, entro i sette giorni successivi, vanno pubblicate sul sito dell’ente con l’indicazione della data di trasmissione alla magistratura contabile.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del Comune o al segretario generale, è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti.
I Comuni liguri al voto.