Con nota del 21 settembre 2022 il Ministero dell’Istruzione, a seguito della richiesta dell’Anci, informa che i Comuni per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, possono conferire incarichi di supplenza nelle scuole dell’infanzia paritarie, a studenti iscritti nell’anno accademico 2021/2022 (terzo, quarto e quinto anno) del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in possesso di prescritti CFU, in analogia a quanto disposto dall’Ordinanza ministeriale n. 112/2022 per le scuole statali. Tale possibilità è conferita anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 62/2000 in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione con il quale è istituito il sistema nazionale di istruzione. Sulla questione infatti l’Anci aveva avviato, nei mesi scorsi, interlocuzioni con il Ministero Istruzione rappresentando le difficoltà da parte dei Comuni di procedere alle sostituzioni del personale.
Non è invece possibile il conferimento di incarichi temporanei a studenti iscritti, nel medesimo anno accademico, al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l’infanzia.
Si ricorda inoltre che grazie ad un emendamento di Anci il decreto legge n. 228 convertito nella L. n. 15/22 (cd milleproroghe), conferma per i Comuni, in via straordinaria, anche per l’anno scolastico 2022/2023, la possibilità di affidare incarichi temporanei per le supplenze nelle scuole dell’infanzia paritarie, attingendo alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia.
Resta ancora aperta la questione più complessa sull’accesso ai titoli di studio universitari sulla quale l’Anci ha chiesto un confronto al Ministero dell’Università, di cui si è in attesa di riscontro, al fine di trovare una soluzione nel medio-lungo periodo.