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Contributo alla finanza pubblica (art. 104)

 

Il comma 1 stabilisce che gli enti territoriali devono partecipare al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo modalità specificate nei commi successivi. Tuttavia, i comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono esentati da tali obblighi se sono in dissesto finanziario o hanno accordi specifici in corso.

Il comma 2 definisce l'equilibrio di bilancio, considerando un saldo non negativo tra entrate e spese, inclusi utilizzi di avanzo e recupero disavanzo, escludendo le entrate vincolate.

I commi 3, 4 e 5 specificano il contributo annuale aggiuntivo alla finanza pubblica che gli enti devono garantire dal 2025 al 2029, con cifre crescenti per ciascun anno. Il riparto del contributo sarà basato su criteri definiti con decreto ministeriale.

Il comma 6 richiede la creazione di un fondo corrispondente al contributo annuale, da iscrivere nel bilancio di previsione, garantendo il rispetto dell'equilibrio di bilancio. La gestione di questo fondo varia a seconda del risultato di amministrazione dell'ente.

Il comma 8 consente ulteriori obblighi per gli enti che non rispettano gli obiettivi di spesa corrente, mentre il comma 9 stabilisce modalità di verifica annuale. Enti che non trasmettono i dati richiesti entro le scadenze stabilite subiranno un incremento del 10% del contributo alla finanza pubblica, con eccezioni per quelli con termini di approvazione sospesi.

Il comma 11 autorizza l'aggiornamento degli schemi di bilancio per facilitare il controllo dell'equilibrio.

In sintesi, la normativa introduce accantonamenti obbligatori per gli enti locali, simili a quelli previsti per i crediti commerciali, finalizzati a garantire la sostenibilità finanziaria e la riduzione del debito, con modalità di verifica rigorose e sanzioni per inadempienze. Questi meccanismi potrebbero influenzare la gestione finanziaria e le decisioni di investimento degli enti nel prossimo futuro.

Dal 2025, le regole di finanza pubblica per regioni ed enti locali subiscono significative modifiche.
L'articolo 104 del disegno di legge di bilancio introduce nuovi obiettivi e vincoli, in linea con il quadro di governance economica europea. Tra le principali novità:

  • Equilibrio di Bilancio: Le regioni e gli enti locali devono garantire un saldo non negativo tra entrate e spese di competenza, inclusi avanzo di amministrazione e disavanzo, escludendo entrate vincolate e accantonate non utilizzate.
  • Fondo di Contributo: Dal 2025 al 2029, gli enti devono iscrivere un fondo nella parte corrente del bilancio, pari al contributo annuale di competenza, senza possibilità di assunzione di impegni.
  • Contributi Aggiuntivi: Sono previsti aumenti dei contributi per le regioni e gli enti locali, con importi specifici annuali fino a 1.310 milioni di euro per le regioni e 490 milioni per comuni e province nel 2029.
  • Scadenze e Procedura: Il fondo deve essere iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi e le autonomie speciali hanno scadenze specifiche per l’iscrizione.
  • Verifica e Sanzioni: Ogni anno, il Ministero dell’Economia verificherà il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. In caso di inadempienza, gli enti dovranno iscrivere un fondo pari al saldo negativo dell'anno precedente e al minore accantonamento rispetto al contributo dovuto.
  • Adeguamento Normativo: Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno aggiornati gli schemi di rendiconto e bilancio per le necessarie verifiche.

Queste modifiche mirano a garantire una gestione più rigorosa delle finanze pubbliche, rafforzando la responsabilità degli enti locali e regionali.